Art. 67.
(Controllo sulle leggi e sugli atti aventi valore di legge).

      1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della regione autonoma invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle

 

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materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della regione.
      2. La regione autonoma, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada la propria sfera di competenza, promuove, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale.